{"id":119,"date":"2025-10-22T09:35:06","date_gmt":"2025-10-22T09:35:06","guid":{"rendered":"https:\/\/newglobaleconomy.org\/?page_id=119"},"modified":"2025-11-06T15:53:28","modified_gmt":"2025-11-06T15:53:28","slug":"economic-firm-and-legal-firm","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/newglobaleconomy.org\/it\/the-theory-of-the-one-contracting-party-apparent-economy\/economic-firm-and-legal-firm\/","title":{"rendered":"Impresa &#8216;economica&#8217; e impresa &#8216;giuridica&#8217;"},"content":{"rendered":"<p>La macroeconomia studia la domanda e l\u2019offerta aggregata e la loro interazione. La domanda aggregata rappresenta la richiesta di beni e servizi dell\u2019economia \u2013 determinata dal livello generale dei prezzi \u2013 da parte di famiglie, imprese e pubblica amministrazione. L\u2019offerta aggregata esprime invece la quantit\u00e0 di prodotti complessivi che gli imprenditori decidono di realizzare in relazione al livello generale dei prezzi.<\/p>\n<p>Gli studi economici identificano l\u2019imprenditore nella funzione di produzione che esprime la quantit\u00e0 di prodotti ottenibili (Y) \u2013 sempre in termini aggregati \u2013 dato un determinato impiego di fattori della produzione, ossia capitale (K) e lavoro (L) cui si aggiunge la tecnologia. Secondo questa impostazione \u2013 semplicistica ma sufficiente a questo primo livello di analisi \u2013 gli imprenditori mirano a produrre una quantit\u00e0 di beni e servizi che gli consenta di ottenere il massimo profitto, dato dalla differenza tra i costi e i ricavi. I costi rappresentano la remunerazione dei fattori della produzione, l\u2019eccedenza, negativa (perdita) o positiva (profitto), esprime il costo-opportunit\u00e0 che spetta all\u2019imprenditore. Va da s\u00e9 che il suo incasso dipende dal verificarsi di almeno due condizioni: lo svolgimento di un\u2019attivit\u00e0 produttiva e la capacit\u00e0 di generare ricavi superiori ai costi. Questo \u00e8 l\u2019unico soggetto economico mediante cui si determinano i valori dal lato della produzione (Y) in qualsiasi modello macroeconomico. Ne deriva che i fondamentali dell\u2019economia e gli studi sulla interazione fra domanda e offerta aggregata \u2013 di beni e servizi e di moneta \u2013 risultano di valida applicazione in un mercato in cui si verifica l\u2019esatta identificazione dei soggetti produttori-imprenditori nella funzione di produzione.<\/p>\n<blockquote><p>L&#8217;impresa \u201ceconomica\u201d coincide con l&#8217;impresa \u201cgiuridica\u201d?<\/p><\/blockquote>\n<p>In Italia, l\u2019art. 2555 del codice civile definisce l\u2019azienda come il complesso dei beni organizzati dall\u2019imprenditore per l\u2019esercizio dell\u2019impresa. La nozione di azienda evoca dunque quella di imprenditore sancita dall\u2019art. 2082 dello stesso codice da cui, per derivazione, si ottiene quella di impresa, appunto giuridica, il cui profilo essenziale \u00e8 l&#8217;attivit\u00e0 sorretta dalla nozione di organizzazione. Gli studi in tale ambito hanno messo in evidenza come:<\/p>\n<p>\u201cl\u2019essenza del fenomeno organizzativo \u00e8 da ritrovare proprio nel suo aspetto dinamico, nel farsi cio\u00e8 dell&#8217;organizzazione, pi\u00f9 che nella struttura organizzata: e ci\u00f2 sia perch\u00e9 quest&#8217;ultima \u00e8, ovviamente, inscindibilmente legata all&#8217;attivit\u00e0 (organizzatrice) che ne \u00e8 all&#8217;origine e che continuamente la trasforma, adeguandola alle esigenze per cui l&#8217;organizzazione \u00e8 posta\u2026\u201d<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\"><sup>[1]<\/sup><\/a>.<\/p>\n<p>La distinzione fra attivit\u00e0 imprenditoriali e non imprenditoriali risiede infatti nell\u2019attivit\u00e0 organizzatrice, cui l\u2019art. 2082 attribuisce, attraverso l\u2019espressione \u201cattivit\u00e0 organizzata\u201d, valore di elemento normativo indispensabile ai fini della qualificazione dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa. L\u2019attivit\u00e0 organizzatrice deve essere concretamente svolta dall\u2019imprenditore e manifestarsi attraverso la scelta della destinazione funzionale ed organica dei beni che caratterizzano l\u2019azienda, e con la creazione di apparati e l\u2019imposizione di regole che presiedono al suo funzionamento<a href=\"#sdfootnote3sym\"><sup>3<\/sup><\/a>.<\/p>\n<p>Che significa? Esattamente quello che intendono gli economisti, e cio\u00e8 che <strong>la produzione altro non \u00e8 che il risultato dell\u2019esercizio del potere di governo sull\u2019attivit\u00e0 (organizzatrice)<\/strong> che spetta a un particolare soggetto economico: l&#8217;imprenditore.\u00a0 In termini pi\u00f9 economici, la trasformazione di singoli componenti in prodotto finito (Y), che avviene mediante una precisa combinazione di fattori della produzione (funzione di K, L, cio\u00e8 di capitale e lavoro), \u00e8 espressione di una <strong>struttura di impresa che prende corpo attraverso il coordinamento di mezzi e persone<\/strong> voluto da chi la dirige (l&#8217;imprenditore, appunto). Per esempio, egli \u00e8 tenuto a decidere se impiegare 100 operai investendo in 20 macchinari \u201cavanzati\u201d oppure assumere 50 operai in pi\u00f9 e mantenere macchinari tecnologicamente meno efficienti; o ancora apportare delle modifiche al prodotto finito per renderlo pi\u00f9 appetibile anzich\u00e9 tentare di mantenere le quote di mercato mantenendo le caratteristiche preesistenti. Insomma, la scelta giusta \u00e8 affare suo, e si d\u00e0 per scontato che far\u00e0 di tutto per ottenere il migliore risultato possibile.<\/p>\n<p>Il perch\u00e9 \u00e8 abbastanza intuitivo, oltre al potere organizzativo, infatti, l\u2019altra caratteristica essenziale ai fini della identificazione giuridica dell\u2019imprenditore \u00e8 l\u2019<strong>assunzione del rischio di impresa<\/strong>, intesa come attribuzione del rischio sul risultato dell\u2019impiego della forza lavoro e dell\u2019utilizzo di mezzi materiali e immateriali destinati all\u2019esercizio dell\u2019impresa. Anche in questo caso si verifica una perfetta coincidenza con l\u2019analisi economica che considera il profitto come il saldo positivo della differenza tra ricavi e costi di produzione (pagamento degli stipendi, acquisto macchinari, ecc.). Vi \u00e8, in effetti, una stretta connessione \u201cgiuridica\u201d tra il concetto di rischio e il concetto di profitto, quest\u2019ultimo considerato come \u201cla remunerazione non della amministrazione o della coordinazione, ma del rischio e della responsabilit\u00e0 che l\u2019imprenditore (\u2026) si \u00e8 assunto\u201d<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>. Se il profitto rappresenta la remunerazione del rischio e della responsabilit\u00e0 che l&#8217;imprenditore si \u00e8 assunto, e se l&#8217;imputazione della responsabilit\u00e0 e del rischio dipende dall&#8217;effettiva direzione dell&#8217;impresa, ne deriva che l&#8217;utile (o la perdita) prodotto da una societ\u00e0 che esercita un&#8217;attivit\u00e0 imprenditoriale deve essere considerato come il risultato di tale attivit\u00e0. L&#8217;aspetto finanziario ha, pertanto, ragione di esistere solo se \u00e8 strumentale alla creazione di valore reale per l&#8217;impresa, e non viceversa.<\/p>\n<p>Estremamente interessante, sotto questo punto di vista, la sintesi proposta da Giorgio Oppo<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>, noto giurista italiano, secondo cui esiste un nesso fondamentale che lega governo e imputazione (di responsabilit\u00e0) della fattispecie imprenditoriale.<\/p>\n<p>Nell&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione Europea la nozione di impresa \u00e8 un importante parametro di riferimento per l&#8217;applicabilit\u00e0 della normativa sulla concorrenza e sull&#8217;antitrust<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>. I trattati fondamentali dell&#8217;UE non prevedono una definizione, pertanto la sua concettualizzazione si \u00e8 avuta mediante l&#8217;elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia \u2013 anche con il contributo delle decisioni adottate dalla Commissione \u2013, la quale precisa che l&#8217;impresa <em>\u201ccomprende qualsiasi entit\u00e0 che svolge un&#8217;attivit\u00e0 economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalit\u00e0 di finanziamento&#8230;\u201d<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\"><strong>[5]<\/strong><\/a>.<\/em> Per attivit\u00e0 economica si intende \u201cogni attivit\u00e0 caratterizzata dal fatto di offrire beni o servizi su un determinato mercato\u201d<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a>. Anche il rischio d&#8217;impresa viene espressamente indicato come elemento qualificatorio dell&#8217;impresa<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a>.<\/p>\n<p>La definizione astratta di \u201cimpresa\u201d utilizzata negli Stati Uniti non si discosta in termini concettuali da quella italiana ed Europea: enterprise is \u201ca unit of economic organization or activity, especially a business organization\u201d.<\/p>\n<blockquote><p>Non vi \u00e8 pertanto, a un primo livello di analisi giuridica, alcuna incompatibilit\u00e0 fra la nozione, seppur derivata, di impresa <em>giuridica<\/em> e la nozione di impresa <em>economica<\/em>, tale per cui si possa dar luogo a distorsioni di mercato.<\/p><\/blockquote>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Cfr. A. NIGRO, <em>imprese commerciali e imprese soggette a registrazione, <\/em>in P. RESCIGNO (a cura di) <em>Trattato di diritto privato, I, Impresa e lavoro, <\/em>2001, 650 (nota 236).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Cfr. G. ALPA, M. BESSONE e V. ZENO-ZENCOVICH, I <em>criteri d&#8217;imputazione: colpa, dolo, rischio, <\/em>in P. RESCIGNO (a cura di), <em>Trattato di diritto privato<\/em>, <em>Obbligazioni e contratti<\/em>, 1995, VI, 103.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Cfr., G. OPPO, <em>L&#8217;impresa come fattispecie, <\/em>in <em>Dir. imp., Scritti giuridici<\/em>, I, Padova, 1992, in particolare 244-246-255.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Per approfondimenti, cfr. Giandonato Caggiano, <em>Il concetto di impresa<\/em>, in <em>Dizionario sistematico del diritto della concorrenza<\/em>, Lorenzo F. Pace (a cura di), Iovene, 2013, p. 47 ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a>Causa C-55\/96, <em>Job Centre coop. Arl<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Corte di giustizia, sentenza 18 giugno 1998, causa C-35\/96.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sul riferimento al rischio d&#8217;impresa di un&#8217;attivit\u00e0 economica, cfr. <em>Criteri per l\u2019analisi della compatibilit\u00e0 con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo<\/em>, Comunicazione della Commissione, 2014\/C 188\/02.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La macroeconomia studia la domanda e l\u2019offerta aggregata e la loro interazione. La domanda aggregata rappresenta la richiesta di beni e servizi dell\u2019economia \u2013 determinata dal livello generale dei prezzi \u2013 da parte di famiglie, imprese e pubblica amministrazione. 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