{"id":137,"date":"2025-10-24T07:46:13","date_gmt":"2025-10-24T07:46:13","guid":{"rendered":"https:\/\/newglobaleconomy.org\/?page_id=137"},"modified":"2025-11-07T07:50:21","modified_gmt":"2025-11-07T07:50:21","slug":"the-role-of-sector-regulations-to-remedy-the-pathological-expression-of-the-legal-phenomenon-of-the-corporate-group-attempts-at-regulation-in-europe","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/newglobaleconomy.org\/it\/the-theory-of-the-one-contracting-party-apparent-economy\/the-role-of-sector-regulations-to-remedy-the-pathological-expression-of-the-legal-phenomenon-of-the-corporate-group-attempts-at-regulation-in-europe\/","title":{"rendered":"Il ruolo della normativa settoriale per rimediare alla manifestazione patologica del fenomeno giuridico del gruppo di societ\u00e0: i tentativi di regolamentazione in Europa"},"content":{"rendered":"<p>Il gruppo di societ\u00e0, nonostante sia il pi\u00f9 importante operatore economico a livello mondiale \u00e8 quindi un <strong>quasi fantasma giuridico<\/strong>.<\/p>\n<p>Il \u201cquasi\u201d si riferisce alla elaborazione normativa settoriale attraverso cui si tenta di considerare il gruppo di impresa come un soggetto passibile di responsabilit\u00e0 unitaria.<\/p>\n<p>In tal senso, la pi\u00f9 importante \u00e8 la <strong>normativa europea antitrust<\/strong>. Nell&#8217;esercizio delle sue funzioni di controllo del rispetto delle leggi a tutela della concorrenza, la Commissione utilizza il <strong>principio della <em>unica unit\u00e0 economica<\/em><\/strong> ai fini dell&#8217;attribuzione delle responsabilit\u00e0 alla controllante qualora la sua controllata violi il diritto antitrust. Il presupposto teorico che consente alla Commissione di operare in tal senso \u00e8 la riconducibilit\u00e0 della controllata e della controllante alla medesima unit\u00e0 economica, ossia all&#8217;impresa unica. La dottrina dell&#8217;unit\u00e0 economica applicata alle relazioni di gruppo \u2013 che come giustamente osservato altro non \u00e8 che una estrinsecazione della generica nozione di impresa<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a> \u2013 \u00e8 stata frutto di una serie di decisioni della Commissione e della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, che da molto tempo, ormai, rappresentano la base giuridica per l&#8217;estensione dell&#8217;illecito al gruppo nel suo complesso. Pian piano la giurisprudenza europea ha fatto propria una presunzione relativa (<em>iuris tantum<\/em>) circa il concreto esercizio dell&#8217;influenza dominante da parte della controllante, utilizzata dalla Commissione nell&#8217;ipotesi di controllo totale o quasi totale del capitale della controllata<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>, che si traduce in un ribaltamento dell&#8217;onere della prova, ritenuta dalla CGE come un elemento rientrante nei canoni della <em>ragionevolezza<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a><\/em>. <strong>La presunzione opera dunque sul presupposto che controllante e controllata rappresentino una unica impresa<\/strong>. Spetta dunque alla societ\u00e0 madre dimostrare quanto imputatole dalla Commissione.<\/p>\n<p>Non sono di certo mancate critiche a tale impostazione<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>, che mettono in evidenza come la presunzione \u2013 nel caso specifico in cui la controllante detenga il 100% delle partecipazioni \u2013 debba considerarsi quasi assoluta in ragione delle difficolt\u00e0 della casa madre di dimostrare il contrario, traducendosi, di fatto, in una responsabilit\u00e0 diretta della controllante sul comportamento anticoncorrenziale delle controllate.<\/p>\n<p>Il <strong>cortocircuito normativo fra nozione di impresa e distinta personalit\u00e0 giuridica<\/strong> in ambito di gruppo si manifesta anche sotto forma di un altro quesito, da altri ben discusso<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a>, ossia la distinzione tra il potere (<em>capacit\u00e0<\/em>) di esercitare una influenza determinante e il suo concreto esercizio, che la posizione assunta dalla CGE e dalla Commissione ha praticamente reso quasi inafferrabile. In buona sostanza, se dal punto di vista teorico l&#8217;aver chiarito che anche nel caso di partecipazione totalitaria si tratti di una presunzione semplice e non assoluta, garantendo il tal modo una certa compatibilit\u00e0 giuridica fra diritti antitrust e i canoni classici del diritto societario, dal punto di vista pratico la giurisprudenza comunitaria ha messo in evidenza una realt\u00e0 fattuale ben diversa: le societ\u00e0 controllate non sono autonome, in special modo quando un altro soggetto detiene il 100% delle quote di partecipazione.<\/p>\n<blockquote><p>La necessit\u00e0 di estendere le responsabilit\u00e0 della capogruppo alle societ\u00e0 controllate si sta diffondendo anche in altri ambiti settoriali, come quello del lavoro, dell&#8217;ambiente e in quello penalistico. La tendenza sembra essere proprio quella di arrivare a una responsabilit\u00e0 diretta per vie traverse, pur mantenendo in vita \u2013 non si ancora per quanto tempo \u2013 il principio dell&#8217;autonomia formale delle societ\u00e0 controllate.<\/p><\/blockquote>\n<p>Eppure, in ambito europeo il tentativo di regolamentare il fenomeno risale a molti anni addietro. Nel dicembre del 1984<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a>, dopo diversi anni di studi, fu proprio la Commissione europea a proporre la realizzazione della Nona Direttiva sui gruppi societari, che fu accantonata per via del mancato consenso di alcuni paesi, in particolare Francia e Gran Bretagna. L&#8217;obiettivo della direttiva era quello di tutelare la societ\u00e0 controllata dalla sua sottoposizione al potere di direzione esterno, nella consapevolezza che le societ\u00e0 eterodirette sono private della propria indipendenza economica e che l&#8217;interesse del gruppo tende a essere prevalente rispetto a quello delle singole societ\u00e0. Il progetto era rivolto in modo specifico ai gruppi in cui la controllata \u00e8 una societ\u00e0 per azioni, al fine di tutelare gli interessi dei soci di minoranza, dei creditori ma anche dei lavoratori<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a>.<\/p>\n<p>Quasi vent\u2019anni \u00e8 stato necessario attendere per veder tornare alla ribalta il tema in ambito europeo.<\/p>\n<p>Nel 2002 un gruppo di esperti nominato dal Commissario Bolkestein aveva presentato una relazione \u2013 divenuta poi oggetto di una Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo \u2013 che espone la necessit\u00e0 di modernizzare il diritto delle societ\u00e0 e rafforzare il governo societario nell&#8217;Unione europea, in cui viene riproposto l&#8217;obiettivo di realizzare una regolamentazione del fenomeno dei gruppi societari. E&#8217; stato tuttavia sottolineato dalla Commissione che non era tra i suoi obiettivi riproporre la nona direttiva, poich\u00e9 non ha ritenuto pi\u00f9 opportuno introdurre un atto legislativo distinto per i gruppi, preferendo intervenire su problematiche riguardanti settori specifici, ossia trasparenza e informazione nonch\u00e9 la difesa di particolari gruppi d\u2019interesse, nel senso di realizzazione di norme a tutela dei creditori e degli azionisti di minoranza. Particolare interesse viene mostrato nei confronti della creazione di gruppi piramidali abusivi, e ancor pi\u00f9 in dettaglio quelli che inglobano societ\u00e0 quotate in borsa.<\/p>\n<blockquote><p>Negli anni successivi sono state messe in atto altre iniziative in ambito comunitario<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a>, ma si \u00e8 ancora lontani dal progetto di realizzazione di un quadro giuridico organico dell&#8217;UE in materia di gruppi.<\/p><\/blockquote>\n<p>Molto interessante anche sotto il profilo del censimento e del monitoraggio del fenomeno dei gruppi \u00e8 la recente <strong>direttiva (UE) 2025\/25<\/strong>, entrata in vigore il 30 gennaio 2025, che mira a <strong>incentivare la digitalizzazione delle informazioni relative alle societ\u00e0<\/strong> e il relativo accesso in favore degli <em>stakeholders<\/em>, nella consapevolezza delle criticit\u00e0 sui sistemi di interconnessione dei database utili a tal fine. Ci\u00f2 sul solco degli obiettivi gi\u00e0 fissati dalle precedenti <strong>direttive (UE) 2017\/1132 e 2019\/1151<\/strong>.<\/p>\n<p>Meritano di essere citate anche le <strong>direttive (UE) 2014\/95 e 2025\/872 (DAC9)<\/strong>, la prima riguarda gli <strong>obblighi di informazione non finanziarie in capo alle grandi imprese<\/strong> e quindi ai gruppi di grandi dimensioni, ossia quelle con pi\u00f9 di 500 dipendenti. Mentre ancor pi\u00f9 esplicitamente rispetto al fenomeno dei gruppi, con la DAC9 le istituzioni europee tentano di contrastare il fenomeno della competizione fiscale al ribasso tra gli stati che ospitano le societ\u00e0 collegate ai grandi gruppi, con ci\u00f2 fornendo di fatto <strong>la giusta prospettiva per cui dal punto di vista fiscale gli stati sono costretti a una competizione a perdere<\/strong>, come lo sono i lavoratori di diverse nazionalit\u00e0. Non sono gli stati che competono tra loro ma le multinazionali che li spingono verso un gioco al ribasso, dettando di fatto non solo parte della politica fiscale ma anche della politica economica e sociale delle nazioni ospitanti.<\/p>\n<blockquote><p>I numerosi tentativi di intervento in ambito europeo che toccano distintamente taluni aspetti dell\u2019agire dell\u2019impresa di gruppo mostrano che <strong>l\u2019interesse politico \u00e8 altissimo<\/strong> e che la standardizzazione delle informazioni e delle banche dati diviene uno degli strumenti chiave affinch\u00e9 le istituzioni nazionali non siano costrette a subire passivamente le derive patologiche dei mercati globalizzati.<\/p><\/blockquote>\n<p>L&#8217;aspetto che vale comunque la pena evidenziare ai fini del presente studio \u00e8 che la direzione politica che si sta seguendo prevede la creazione di norme <em>ad hoc<\/em> per la tutela di specifici interessi \u2013 come gli introiti fiscali degli Stati dove risiedono le multinazionali \u2013 che orbitano attorno al gruppo di societ\u00e0, tralasciando \u2013 almeno per il momento \u2013 l&#8217;essenza del fenomeno dell&#8217;impresa unica di gruppo, e quindi la necessit\u00e0 di considerare il gruppo quale unica entit\u00e0 cui imputare responsabilit\u00e0 legali in ordine all\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa, e conseguentemente la necessit\u00e0 di fornire una definizione <em>universale<\/em> di gruppo.<\/p>\n<p>Per tali ragioni, si ritiene che il lavoro operato dalla Commissione europea in ambito giurisprudenziale rappresenti a oggi il passo pi\u00f9 concreto nel riconoscere le responsabilit\u00e0 della controllante. Si tratta evidentemente di un principio sottostante ai rapporti di gruppo praticamente inverso a quanto previsto dall&#8217;ordinamento tedesco, che disciplina espressamente il diritto della capogruppo \u2013 mediante la previsione di un contratto di dominio \u2013 a impartire direttive alla societ\u00e0 controllata, talora anche pregiudizievoli, in nome dell&#8217;interesse <em>superiore<\/em> di gruppo.<\/p>\n<blockquote><p>In linea generale, pu\u00f2 dirsi che i tentativi di regolamentazione nonch\u00e9 il dibattito tra i giuristi patiscono l\u2019impossibilit\u00e0 di rendere sovrapponibili autonomia ed eterodirezione, rendendo deboli gli approcci teorici.<\/p><\/blockquote>\n<p>Le tipologie di gruppo prevalenti in ambito europeo sono quello tedesco e quello italo-francese.<\/p>\n<p>Il primo si basa sulla distinzione tra \u201cgruppi contrattuali\u201d, che prevedono la responsabilit\u00e0 in capo alla <em>holding<\/em> tendendo in tal senso a una sostanziale sovrapposizione identitaria tra le societ\u00e0, e \u201cgruppi di fatto\u201d, che invece presuppongono il divieto alla capogruppo di sfruttare le controllate e conseguentemente questa non viene gravata di responsabilit\u00e0 dirette in favore dei portatori di interesse delle societ\u00e0 appunto \u201ccontrollate\u201d.<\/p>\n<p>Il modello italo-francese assume come base teorica l\u2019idea che il potere di controllo esercitato dalla controllante sia inevitabile \u2013 quindi scarta a monte il gruppo di fatto \u2013 e lo giustifica con la logica dei \u201cvantaggi compensativi\u201d, purch\u00e9 non vengano pregiudicati gli interessi delle controllate.<\/p>\n<p>Sarebbe ridondante ripetere ancora una volta le contraddizioni in termini evidenti anche nella sintesi sui modelli di gruppo appena citati. Nel caso dell\u2019Italia, vale la pena citare un approccio teorico<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a> che al fine di responsabilizzare la capogruppo propone di usare lo statuto delle societ\u00e0 per vincolare ai propri doveri chi governa il gruppo, visto che d\u2019altronde, come viene messo in evidenza, l\u2019attivit\u00e0 di direzione e coordinamento \u00e8 in fondo gi\u00e0 codificata da norme di rango primario (art. 2497 c.c.).<\/p>\n<p>Tale approccio sposta l\u2019asse dell\u2019attenzione a livello intersocietario e spinge verso una sorta di formalizzazione della tipologia di controllo effettivamente posta in essere dalla controllante.<\/p>\n<p>Tuttavia, <strong>difficilmente gli statuti societari possono fungere da controllori dell\u2019agire della controllante<\/strong>. Anzitutto perch\u00e9 l\u2019eterodirezione precede la nascita della societ\u00e0 controllata, per cui difficilmente si pu\u00f2 pensare di fare affidamento sulla capacit\u00e0 di autodisciplina di chi trae vantaggio dal potere di controllo, appunto la controllante. Proprio per tale ragione, la trascrizione del modello organizzativo di gruppo negli statuti \u2013 ovvero dell\u2019attivit\u00e0 di direzione e coordinamento calata nella realt\u00e0 aziendale \u2013 assumerebbe la forma di un adempimento formale, il pi\u00f9 possibile generico e vago.<\/p>\n<blockquote><p>Ma non \u00e8 solo questo. Come gi\u00e0 detto, <strong>l\u2019unica dimensione in cui vengono realmente definiti i modelli organizzativi infragruppo \u00e8 quella contrattuale<\/strong>, dello scambio commerciale, cio\u00e8 quella in cui effettivamente la capogruppo e le controllate assumono responsabilit\u00e0 e diritti reciproci di natura legale, con tutte le conseguenze economiche, lavorative e finanziarie che ne derivano.<\/p><\/blockquote>\n<p>A tal proposito, si ribadisce che il modo attraverso cui si manifesta concretamente l\u2019impresa <em>unica<\/em> di gruppo \u00e8 quello degli scambi infragruppo, un fenomeno che pu\u00f2 essere definito come \u201csistema dinamico di forniture incrociate\u201d<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a>. Proprio la dinamicit\u00e0 delle relazioni contrattuali infragruppo rende inefficace qualsiasi definizione <em>ex ante<\/em> dei modelli organizzativi di gruppo.<\/p>\n<p>Questa prassi richiama gi\u00e0 solo istintivamente il fenomeno delle partecipazioni incrociate, le quali trovano precisi limiti legali per evitare abusi di posizione dominante e indebite alterazioni patrimoniali.<\/p>\n<p>Ma tali circostanze possono per\u00f2 agevolmente manifestarsi con le forniture incrociate, che hanno chiaramente conseguenze su tutti gli elementi che determinano il valore di una societ\u00e0: economico, commerciale, finanziario e patrimoniale.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ivi.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Impostazione di recente ribadita dalla Corte Di Giustizia dell\u2019Unione Europea; sezione IV; sentenza 10 aprile 2014, cause riunite C-247\/11 P e C-253\/11 P.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Corte, 18-7-2013, causa C-501\/11, <em>Schindler Holding Ltd<\/em>, \u00a7 108; 29-9-2011, causa C-521\/09 P, <em>Elf Aquitaine<\/em>, \u00a7 59.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Conclusioni dell\u2019avvocato generale Bot, presentate il 26-10-2010, in cause riunite C-201\/09 P, C-216\/09 P, <em>ArcelorMittal Luxembourg<\/em>: \u00ab&#8230; resto convinto che la responsabilit\u00e0 della societ\u00e0 controllante non possa essere dimostrata soltanto sulla base di una presunzione fondata sulla detenzione del capitale. Infatti, bench\u00e9 la detenzione del 100% del capitale sia sufficiente a dimostrare l\u2019esistenza del collegamento sotto il profilo societario, ritengo che essa non possa far presumere di per s\u00e9 l\u2019esercizio effettivo di un potere di direzione costituente una complicit\u00e0 nell\u2019infrazione. Occorre, a mio parere, che la Commissione produca altri elementi di prova atti a dimostrare l\u2019assenza di autonomia della societ\u00e0 controllata, e ci\u00f2 allo scopo di tutelare i diritti fondamentali riconosciuti alle imprese&#8230;la presunzione di responsabilit\u00e0 resta, per sua stessa natura, un\u2019eccezione al principio della presunzione di innocenza\u00bb.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Federico Ghezzi e Maria Teresa Maggiolino, <em>L&#8217;imputazione delle sanzioni antitrust<\/em>, in Rivista delle societ\u00e0, 2015.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Cfr. per il testo della direttiva, <em>Societ\u00e0<\/em>, 1987, p. 1308 ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Per questi ed altri aspetti inerenti il progetto cfr. AA.VV., <em>Percorsi di diritto societario europeo<\/em>, Elisabetta Pederzini (a cura di), Giappichelli, 2016, p. 66-67.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Gli interventi in ambito europeo che a vario titolo toccano il tema dei gruppi di societ\u00e0 sono davvero copiosi. Di seguito un elenco non esaustivo: il Regolamento CE 2157\/2001 relativo allo statuto della Societ\u00e0 Europea (SE); la Direttiva 2003\/123\/CE sull\u2019aggregazione imprenditoriale; la Direttiva 2006\/68\/CE e la Direttiva 2012\/30\/UE sulla salvaguardia di investitori e creditori delle societ\u00e0 per azioni dalla loro costituzione alla loro conduzione; la Direttiva 2013\/34\/UE sui bilanci d\u2019esercizio e sui bilanci consolidati; \u00a0la Direttiva 2014\/95\/UE sugli obblighi di informazioni non finanziarie in capo alle grandi imprese e quindi ai gruppi di grandi dimensioni; il Regolamento 848\/2015 sulle procedure di insolvenza transfrontaliere; le direttive (UE) 2017\/1132 e 2019\/1151 sulla standardizzazione delle norme relative al diritto societario degli stati membri e l\u2019interconnessione delle banche dati riguardanti le imprese; la Direttiva 2019\/2121\/UE sulle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere; la Direttiva 2025\/872\/UR (DAC9) sul contrasto alla competizione fiscale al ribasso tra gli stati.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Cfr., Giuliana Scognamiglio, <em>I Gruppi di societ\u00e0: poteri e responsabilit\u00e0<\/em>, in <em>Il diritto societario europeo: quo vadis?<\/em>, Giuffr\u00e8, 2023, p. 247 ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> Ipotesi che rientra nella pi\u00f9 generica ipotesi prevista dal terzo comma dell\u2019art. 2359 c.c. che stabilisce che debbano essere considerate societ\u00e0 controllate quelle \u201c<em>sotto influenza dominante di un&#8217;altra societ\u00e0 in virt\u00f9 di particolari vincoli contrattuali con essa<\/em>\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il gruppo di societ\u00e0, nonostante sia il pi\u00f9 importante operatore economico a livello mondiale \u00e8 quindi un quasi fantasma giuridico. 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