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Occorre a questo punto chiedersi come collocare nella dimensione economica uno scambio che esiste solo legalmente, quella dove, a ragione, ci si pone il problema di come controllare il manager[1] e non come contrattare il prezzo di acquisto degli input con un fornitore indipendente. E’ il diritto, in fondo, a dar vita a un rapporto di scambio che ha valore nei confronti di terzi ma non essendo realizzato tra soggetti avversari, vengono meno le basi delle tradizionali logiche economiche. Si tratta di uno scambio diverso da quello competitivo, occorre pertanto strutturare un nuovo approccio teorico, che tocchi a uno strato più profondo l’attuale metamorfosi del commercio internazionale: cos’è l’economia rispetto al diritto.
Un noto giurista italiano, Natalino Irti, esprime con estrema lucidità e profondità l’artificialità del mercato, ossia la sua dipendenza dall’ordine giuridico che ne determina il concreto agire. In tal senso, il mercato non può essere considerato come uno spazio naturale (locus naturalis) con leggi che preesistono e sopravvivono alle leggi artificiali dell’uomo.
Sicché l’economia a contraente unico, scardinando l’idea di scambio data per scontata nella scienza economica – e finanche dai sostenitori dell’ordine giuridico del mercato che presuppone l’idea di mio e di tuo «dalla quale procede ogni atto di scambio» – rappresenta probabilmente oggi la massima espressione del potere dirompente del diritto sull’economia.
Nel dibattito economico la tendenza è d’altronde quella di spiegare il commercio internazionale attraverso lo studio delle dinamiche contrattuali, che si sta esprimendo spostando l’ago dell’attenzione sugli assetti organizzativi delle imprese globali.
Le distorsioni prodotte dagli scambi intra-firm vanno infatti risolte sul piano del diritto. In assenza di un’adeguata riforma di legge, è sul campo delle controversie legali che, in effetti, si manifesta lo scambio reale tra l’impresa unica e i vari contraenti particolari, dallo Stato ai lavoratori. In tali casi, il locus economicus è l’aula di tribunale, dove gli stakeholders delle società controllate tentano di far valere le responsabilità delle società controllanti, ovvero i gruppi d’impresa nel suo complesso, quali effettive controparti.
[1] Cfr. Grossman e Helpman, Managerial incentives and the international organization of production, cit.