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In Europa, il tema della responsabilità della controllante per i pregiudizi arrecati alle controllate è un aspetto fondamentale del diritto tedesco e del più recente diritto italiano. In altri ordinamenti come quello inglese tale aspetto è meno marcato. In Francia, invece, la sensibilità del legislatore e della collettività nei confronti del fenomeno è sempre più pressante.
Anche la legislazione statunitense riconosce in linea generale che qualora il principio della indipendenza venga compromesso con l’intento di ledere agli interessi dei creditori della controllata, la controllante possa essere considerata come responsabile per i debiti maturati. Tuttavia anche qui non esiste una normativa organica[1].
Questa relazione tra il principio dell’indipendenza e la distribuzione delle responsabilità in ambito di gruppo caratterizza anche altri ordinamenti, che presentano interessanti tratti di originalità, tendenti a una maggiore responsabilizzazione di chi detiene il controllo societario. In Russia, a esempio, fermo restando l’imprescindibile requisito della separazione legale fra le società del gruppo – quindi l’impossibilità di attribuire automaticamente le responsabilità delle controllate alle controllanti a meno che non se ne dimostri la colpevolezza –, viene sancita una responsabilità solidale per le operazioni concluse dalla controllata in base alle istruzioni vincolanti dettate dalla controllante, a prescindere dall’accertamento dell’intento elusivo. La fuoriuscita della responsabilità dalle maglie della finalizzazione alla lesione degli interessi degli stakeholders delle controllate, si intravede, invero, anche nell’ordinamento francese e nell’ordinamento tedesco, sebbene in quest’ultimo caso la normativa sia preminentemente incentrata sulla salvaguardia degli interessi di gruppo nel suo complesso.
Al di fuori dei casi estremamente circoscritti della manifestazione patologica del fenomeno legale del controllo societario – l’accertamento dell’abuso ovvero della dipendenza – le transazioni commerciali mondiali vengono quindi realizzate sul presupposto teorico-giuridico che le società controllate siano operatori di mercato indipendenti, ancorché soggetti al controllo (direzione) di altri operatori economici.
[1] Per una panoramica a livello europeo e internazionale cfr. Giuliano Lemme, Il diritto dei gruppi di società, il Mulino, 2013.